Preavviso pubblica manifestazione

Il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza prevede che in caso di riunioni in luogo pubblico gli organizzatori hanno l'obbligo di preavvisare il Questore

Ultima modifica 27 dicembre 2022

Cosa si intende per riunione in luogo pubblico? Si intendono tutte le iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sportivo che, svolgendosi in luogo pubblico, comporteranno la presenza di gruppi di persone: in tali casi l'Autorità deve essere messa preventivamente al corrente di queste iniziative. Non si tratta di chiedere un'autorizzazione, bensì semplicemente di preavvisare. Questo obbligo di preavviso non vige per i comizi elettorali e per i funerali, mentre è obbligatorio anche per le processioni ecclesiastiche che si svolgono per le pubbliche vie. L'omettere questo preavviso prevede ancora per l'organizzatore l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 103,00 a 413,00 euro (la pena in caso di processioni religiose e dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a 51,00 euro).

QUANDO E COME DARE IL PREAVVISO

La Legge prevede che il preavviso debba essere dato almeno tre giorni prima della manifestazione. E' preferibile che gli organizzatori, appena hanno la sicurezza circa la data del suo svolgimento, mandino la comunicazione, anche per gli eventuali servizi di competenza da parte delle Forze dell'Ordine. Per dare il preavviso si deve utilizzare il modulo Preavviso di pubblica manifestazione e trasmetterlo al Commissariato di P.S. di competenza, allegando l’assenso scritto di questo Comune all’uso del luogo pubblico. L'obbligo di preavvisare permane anche per le feste, gli spettacoli, le manifestazioni sportive, etc per le quali è obbligatorio conseguire autorizzazioni amministrative di vario genere.

Con il modulo di preavviso è necessario presentare

  • il programma dell'evento o in alternativa la locandina
  • una relazione con le misure di safety previste per l'evento seguando la traccia allegata

SE IL PREAVVISO PERVERRA’ ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL’EVENTO QUESTO COMANDO PROVVEDERA’ AD INVIARLO ALLA QUESTURA COMPETENTE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 18 R.D. 773/31 TULPS

"I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali."

Art. 25

"Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00".

Art 123 R.D. 635/1940 Regolamento di Esecuzione del TULPS

“Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'art 68 della Legge e ne informa tempestivamente il questore.

richiesta_pubblica_manifestazione PDF
27-12-2022

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27-12-2022

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