Comunicazione di cessione di fabbricato

Ultima modifica 20 aprile 2021

Cos'è
CESSIONI DI FABBRICATO
(art. 12 D.L. 21/03/1978 n. 59 - convertito nella Legge 18/05/1978 n. 191)

Cos'è utile sapere
" Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell'immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d)."
 a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità,neppure l'eventuale conoscenza personale.b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.c. Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.d. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.e. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.f. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12

In quanto tempo
La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dalla cessione dell'immobile

Quanto costa
La presentazione della comunicazione è gratuita.

A chi rivolgersi
AREA POLIZIA LOCALE
Via Roma n.1 - 26813 , Graffignana (LO)
Responsabile:Giuseppe Davini
Telefono:0371-88828
Email:poliziamunicipale@comune.graffignana.lo.it

cessioni di fabbricato
20-04-2021

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